LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 –
S. O. n. 213)
MODIFICHE ALLE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", é sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati é eletta a suffragio universale, con voto
diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti.
2. Il territorio nazionale é diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate
nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi
é effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio
di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di
Ufficio centrale nazionale".
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 é
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto é un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini,
il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica
scheda recante il contrassegno di ciascuna lista".
3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei
deputati" sono sostituite dalle seguenti:
"In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni".
4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le
candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei
collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le
parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi
e diciture, o solo alcuni di essi,";
c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa
composizione o rappresentazione grafica".
5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, é inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono
effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente
presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento é effettuata contestualmente al deposito
del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno
effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i
partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano
il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da
loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici
organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare
depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica
previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di
cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici
centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un
esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che,
accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno
precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'elenco dei collegamenti ammessi".
6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
é sostituito dal seguente:
"Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da
almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e
da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni é ridotto alla metà. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i
cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione é richiesta per i partiti o gruppi politici
costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della
legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna
sottoscrizione é altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma
1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento
europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo
14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei
rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno
provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la
designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la
dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve
essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna
sottoscrizione é altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un
seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, é composta da un elenco di
candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista é formata
complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non
superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".
7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, il secondo periodo é sostituito dal seguente: "A pena di nullità
dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 é
sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto
nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in
fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su
un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate,
nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono
stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri
tre".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la
tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla
presente legge.
10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma é sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla
cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata
insieme alla matita copiativa";
b) al secondo comma, il primo periodo é sostituito dal seguente: "L'elettore,
senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita,
sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede
secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti:
"la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
c) il sesto comma é abrogato.
11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di
cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più
esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra é data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle
singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale,
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della
circoscrizione".
12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove
lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra é
data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle
singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di
liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le
liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale
delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista
non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno
il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista
collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei
voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze
linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di
cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle
cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di
cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il
quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di
cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2
per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo,
procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine,
per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di
seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide
poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3),
lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o
singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di
liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le
liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero
4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al
numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il
quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno
degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei
quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da
attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al
numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti
decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle
coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le
circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al
numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede
alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista
che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.
Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole
liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio é
attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla
coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in
quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola
deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di
attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi
all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di
ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi
assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria
del quoziente.
Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della
coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in
caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le
circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa
attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da
quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i
seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e
nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi
spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non
utilizzate, il seggio é attribuito alla lista con la più alta parte decimale del
quoziente non utilizzata.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le
minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie
sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle
quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già
conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di
seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio
assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide
quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della
coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale
nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi
tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale
fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo
il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di
seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei
seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine
procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto,
sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi
assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6),
l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in
luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale
nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di
minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici
centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in
duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare é rimesso alla Segreteria
generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro
esemplare é depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".
13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
é sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute
da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di
presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una
circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa
spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale
assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista
abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre
circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del
quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora
seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti,
nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della
medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale
del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora
al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista,
questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte
della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte
decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste
abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni
effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai
fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata
notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole
prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del
pubblico".
14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, é attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al
candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede
con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle
d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6
dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
533, in quanto applicabili".
Art. 2.
(Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla
presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n.
459.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della
Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni,
le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 3,
della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 533
del 1993", é sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica é eletto su base regionale. Salvo i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le
regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto
di convocazione dei comizi.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti é effettuata in ragione
proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.
3. La regione Valle d'Aosta é costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige é costituita in sei collegi uninominali
definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
La restante quota di seggi spettanti alla regione é attribuita con metodo del
recupero proporzionale".
2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 é sostituito dal
seguente:
"Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono
presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono
depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale
dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle
norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni".
3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 é sostituito dal
seguente:
"Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati
deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due
supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno
1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di
1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) é ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione é richiesta per i partiti o gruppi politici
costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della
legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna
sottoscrizione é altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma
1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del
presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime
elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello
depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione
della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito
o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo
comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a
ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti
comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o
da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione é altresì richiesta per i
partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei
deputati o per il Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all'atto della presentazione, é composta da un elenco di
candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista é formata
complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non
superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per
ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede
dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli
articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".
4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per
la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso,
appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale
nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di
lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione,
l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di
ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste,
i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi
contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni
della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in
altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione";
b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
"3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i
contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione.
Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su
un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate,
nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono
stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri
tre".
5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.
6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 é sostituito dal
seguente:
-"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un
solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della
lista prescelta".
7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 é sostituito dal
seguente: "Art. 16 - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni
di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra é
data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista
collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei
voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale
almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur
appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero
1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi
espressi".
8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 é sostituito dal
seguente:
"Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima
attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire
nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale
circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno
dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o
la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi
nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei
seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo,
l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di
liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste
che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi.
Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste
ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi
del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera
del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede
a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b),
numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo,
l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola
lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore
necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con
arrotondamento all'unità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole
liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre
elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi
restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera
del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle
singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa
spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di
liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste
ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1),
per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta
il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei
limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella
lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella
circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad
essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista
facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un
ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale
del quoziente, si procede mediante sorteggio".
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 é inserito il
seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise
l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3.
Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6".
10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 é sostituito dal
seguente:
"Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, é attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al
candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una
circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante,
questo é attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 8".
Art. 5.
(Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, é
sostituito dal seguente:
"TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E
TRENTINO-ALTO ADIGE.
"Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei
collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige é regolata dalle
disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme
seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del
collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della
candidatura é ridotto della metà.
La dichiarazione di candidatura é effettuata, insieme al deposito del
relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del
gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di
2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella
regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a
tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento
del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura é ridotto della metà.
Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere
sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle
candidature individuali é effettuata, insieme al deposito del relativo
contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due
regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo
1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi
dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
Art. 20-bis. - 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può
accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.
Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del
cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come
risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai
risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, é
proclamato eletto il candidato più anziano di età.
Art. 21-bis. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione
Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale
regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo
di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo
non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati é data dalla somma dei voti
ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il
medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai
sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene
determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da
ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il
prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la
cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla
concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i
quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in
corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di
quoziente il seggio é attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra
elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati,
i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di
quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza
ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano
ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi
dell'articolo 21.
Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di
senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi
uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica
ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio
interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra
la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della
vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo
compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo é autorizzato a
prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine
suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il
Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la
scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di
ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore
attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del
Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato
del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale".
Art. 6.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957)
1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "di cui all'articolo precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 14".
2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque ricorrono, sono
soppresse.
3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi uninominali e" sono
soppresse.
4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
é abrogato.
5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali" sono
soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi uninominali",
"delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle candidature nei collegi
uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa
accettazione di cui all'articolo 18" sono soppresse;
c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi
uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in
caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali
collegi" sono soppresse;
d) al quinto comma, il terzo periodo é soppresso;
e) al sesto comma, le parole: "né più di una candidatura di collegio
uninominale" sono soppresse;
f) al settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi uninominali"
e: "o la candidatura nei collegi uninominali" sono soppresse.
6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e" sono
soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1), le parole: "le candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
c) al primo comma, numero 2), le parole: "le candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
d) al primo comma, numero 3), le parole: "le candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a
quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis";
e) al primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le candidature
nei collegi uninominali e" sono soppresse;
f) al primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le candidature
nei collegi uninominali e" sono soppresse;
g) al primo comma, il numero 7) é abrogato;
h) al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi uninominali
e" sono soppresse;
i) al terzo comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono
soppresse.
8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e"
sono soppresse.
9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) é abrogato;
b) il numero 2) é sostituito dal seguente:
"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati
di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione,
l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di
ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
c) al numero 3), le parole: "e di candidato nei collegi uninominali" sono
soppresse;
d) al numero 4), le parole: "i nominativi dei candidati nei collegi
uninominali e le liste ammessi" sono sostituite dalle seguenti: "le liste
ammesse";
e) al numero 5), la parola: "distinti" e le parole: "dei nominativi dei
candidati nei singoli collegi uninominali e" sono soppresse e le parole: "alla
trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio" sono sostituite dalle
seguenti: "alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della
circoscrizione".
10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato nel collegio
uninominale o" sono soppresse;
b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole:
"dei candidati nei collegi uninominali e" e: "delle candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e" sono
soppresse.
12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i nominativi
dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono
soppresse;
c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle seguenti:
"un'urna";
d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono sostituite dalle
seguenti: "una cassetta o scatola".
13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono
soppresse.
14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono
soppresse.
15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono
soppresse e le parole: "Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre
visibili" sono sostituite dalle seguenti: "L'urna deve essere fissata sul tavolo
stesso e sempre visibile";
b) al settimo comma, le parole: ", nonché due copie del manifesto contenente
i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse.
16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, l'ottavo comma é abrogato.
17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali" e: "del
collegio uninominale o" sono soppresse; le parole: "del collegio" sono
sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione".
18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse.
19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, il secondo periodo é soppresso.
20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".
21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti: "la
scheda".
22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti:
"l'urna e la scatola".
23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'urna".
24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono sostituite dalle
seguenti: "nella cassetta".
25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede
per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" sono sostituite dalle
seguenti: "Compiute le operazioni di cui all'articolo 67"; le parole: "per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" e: "contenente le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono soppresse;
c) al comma 7, l'ultimo periodo é soppresso.
26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: "e dei voti per i candidati nel
collegio uninominale" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "per i singoli candidati nei collegi
uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per le singole liste".
27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma é abrogato;
b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono
soppresse.
28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti:
"della circoscrizione" e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e"
sono soppresse.
29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio uninominale e" sono
soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse.
30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel collegio
uninominale e" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono sostituite
dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna".
31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle seguenti:
"della circoscrizione";
b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono
soppresse.
33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e"
sono soppresse.
34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e"
sono soppresse.
35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante "Determinazione
dei collegi uninominali della Camera dei deputati" é abrogato.
Art. 7.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo é autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione
della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le
modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con
quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in
deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia
ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.
14, in quanto compatibili.
Art. 8.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali" sono
sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le
parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 é abrogato.
4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 é
sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle candidature".
5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite dalle seguenti:
"delle liste";
b) il comma 3 é abrogato;
c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle candidature
individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati";
d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle candidature" sono
sostituite dalle seguenti: "di liste o di candidati".
6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le singole
sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati presso gli
uffici elettorali regionali";
b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati" fino alla
fine del comma sono soppresse.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le seguenti:
"delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della
circoscrizione regionale";
b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono
soppresse e le parole: "del collegio senatoriale" sono sostituite dalle
seguenti: "della circoscrizione regionale".
8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 é abrogato.
9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito
dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, é incluso nel Titolo VI e il
Titolo V é conseguentemente abrogato.
10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 é
premesso il seguente:
"01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale
regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla
segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici
territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a
conoscenza degli elettori".
11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante "Determinazione
dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" é abrogato.
Art. 9.
(Nomina degli scrutatori)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun
anno,".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il mese di
febbraio".
3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, il comma 4 é sostituito dal seguente: "4. Compiute le operazioni
di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le
modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate.
Della nomina così effettuata é data comunicazione agli interessati con invito ad
esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro
quindici giorni dalla ricezione della notizia".
4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni,
é sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la
data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui
all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica
adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo
pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima
sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune,
scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari
a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel
predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a)
in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata
all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della
graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti
nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi
compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di
cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede
all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro
della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti é proclamato
eletto il più anziano di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta
nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere
comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al
commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori
compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina é
notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".
Art. 10.
(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali
provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale é la Commissione elettorale
prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione
elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al
segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di
funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto".
2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni,
le parole: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti," sono
soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 é sostituito dal seguente:
"La Commissione é composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e
quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta
consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni".
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione
elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, é costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Allegato 1 (articolo 1, comma 9)
Allegato
1 -
Allegato 2
Allegato 2 (articolo 4, comma 5)
Allegato
3 -
Allegato 4
Allegato1 <A href="/Documenti/l270_05_All1.pdf">Allegato1</A><BR><BR>
Allegato2<A href="/Documenti/l270_05_All2.pdf">Allegato2 </A><BR><BR>
Allegato3<A href="/Documenti/l270_05_All3.pdf">Allegato3</A><BR><BR>
Allegato4<A href="/Documenti/l270_05_All4.pdf">Allegato4</A><BR><BR>
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 7, 14, 19, e 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 1957, n. 139), così come modificati dalla presente legge:
«Art. 7. - Non sono eleggibili:
a) (illegittima con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, della Corte
costituzionale);
b) i presidenti delle giunte provinciali;
c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica
sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna,
il Commissario dello Stato nella regione Siciliana, i commissari del Governo per
le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione
Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la
regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle
Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla
titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti
organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima
della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto
inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b)
e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma,
dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal
trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento
in aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle
cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'assemblea, di cui
al secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
«Art. 14. - I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero
dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste
medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno
deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a
presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non é ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con
quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi
e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità,
congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica
e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le
espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di
qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o
alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o
rappresentazione grafica.
Non é ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il
solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
Non é ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi
politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli
che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono
trarre in errore l'elettore.
Non é neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini
o soggetti religiosi.».
«Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi
contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità
dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare
la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.».
«Art. 58. - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente
estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore
opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando,
con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o
indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa
tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il
presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda
chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove
questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in
cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il
numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca
l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la
propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista
sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma
dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano
presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale
fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non
l'abbiano riconsegnata.».
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive
modificazioni (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4)
é il seguente:
«Art. 8. - 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per
l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano,
in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di
cui al comma 1 dell'art. 6;
b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa
ripartizione;
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500
e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della
corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di
candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo
composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei
seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun
candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo
contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di
cui all'art. 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del
territorio nazionale.».
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, vedi le note all'art. 1.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1993, n. 302), così come modificato dalla presente legge:
«Art.11. - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato
presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati
di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione,
l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di
ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti contrassegni delle liste, i
quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi
contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni
della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in
altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione.
3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i
contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione.
Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su
un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate,
nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono
stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri
tre.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della
Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua
francese.».
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 59, 62, 63, 64, 64-bis, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75,
79, 81, 104 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, come modificati dalla presente legge:
«Art. 15. - Il deposito del contrassegno di cui all'art. 14 deve essere
effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno
antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da
notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo
politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno
rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.».
«Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del
contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto
deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia
conforme a1le norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il
depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal
depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno
o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno
che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i
contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da
chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48
ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai
depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli
atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo
aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.».
«Art. 17. - All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero
dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la
designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di
uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al
rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei
relativi documenti. La designazione é fatta con un unico atto, autenticato da
notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale
circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello
della votazione.
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno
antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero
non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente
comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi
impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà
immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova
designazione si riferisce.».
«Art. 20. - Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna
circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati
nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno
alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per
il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale
rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore
20.
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di
accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi,
dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla
richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il
contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati,
nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve
essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara
di essere iscritto. Per tale prestazione é dovuto al notaio o al cancelliere
l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere
specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno
la lista intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere,
infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall'art. 25.».
«Art. 21. - La Cancelleria della Corte d'appello o del tribunale
circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui
si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa
esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia é
consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati
presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, é annotato il
numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista
secondo l'ordine di presentazione.».
«Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo
alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei
candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto
del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il
Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;
3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano
sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non
corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2
dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste
contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
dell'art. 18-bis;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta
accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che
non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali
non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o
il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della
Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione;
7) (abrogato).
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa
giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e
delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno
successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate
o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare
in merito.».
«Art. 23. - Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui
all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di
lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di
lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale
nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza,
nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere
speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente
della Corte di cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale
nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente
articolo, altri consiglieri.
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai
ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.».
«Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il
termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato
presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) (abrogato);
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di
lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione,
l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di
ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le
liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per la stampa delle schede
medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione alla
stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste
nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per
la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun
manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali
di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
sala della votazione.».
«Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un
notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o
persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare,
all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due
rappresentanti della lista:
uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della
circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei
rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione é presentato entro il
venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la
trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o é presentato direttamente
ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina
stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.
L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale
circoscrizionale é presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene
l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale
circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la
loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte
d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati.
Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano
delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio,
nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta
rilasciata all'atto del deposito delle liste.».
«Art. 26. - Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di
assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo
dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di
seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale
eventuali dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare
allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato
due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle
operazioni elettorali.».
«Art. 30. - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il
Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di
sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla
Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella
sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare
nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le
altre devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art.
25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla
Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede
contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da
consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.».
«Art. 40. - - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario é
obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il
presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono
considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio
delle loro funzioni.».
«Art. 41. - Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente
costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e
invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste
dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la
designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e
il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non
siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna
delle cause di esclusione di cui all'art. 38.».
«Art. 42. - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso
aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle
donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con
un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, é
riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio
elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
necessario.
Il tavolo dell'Ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti
lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna
deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro
cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate
in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la
segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una
distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse
in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le
liste dei candidati, devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle
operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».
«Art. 45. - Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente,
dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco
di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di
100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal
presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un
numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda
ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il
plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa
attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il
bollo a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi
dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun
scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua
personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco,
di cui al n. 7 dell'art. 30.
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto
del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente
le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.».
«Art. 48. - Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio
votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la
quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra
sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste
votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano
elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle
sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato
elettorale.
Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio,
anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro
comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica
in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del
certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente
in calce alla lista della sezione e di essi é presa nota nel verbale.».
«Art. 53. - Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi
ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui é aperta la votazione, dal
presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione é posto il luogo di
cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla
sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono
stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia
rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui
all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a
quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in
due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato
contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse
nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro
numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.».
«Art. 59. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto
di lista.».
«Art. 62. - Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente
dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non
é più ammesso al voto.».
«Art. 63. - Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli é
deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia
deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la
prima, la quale é messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto
"scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda
consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede
residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col
bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel
primo comma dell'art. 58, é annotata la consegna della nuova scheda.».
«Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in
tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei
locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo
e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a
chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della
sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio,
il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno
possa entrarvi.
A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e
gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi
dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e
provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte
d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna
della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi
all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.».
«Art. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente,
ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti
agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta
la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si
trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il
termine predetto.».
«Art. 67. - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64
e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non
necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli
articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei
certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due
scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato
con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed
almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo
vogliano, ed il plico stesso é immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore
del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati
come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il
bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori
iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco
consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o
trasmessi al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del
loro risultato si fa menzione nel processo verbale.».
«Art. 68. - l. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Compiute le operazioni di cui all'art. 67, il presidente procede alle
operazioni di spoglio delle schede.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna
scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno della lista a cui é stato attribuito il voto. Passa quindi la
scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei
voti di ciascuna lista.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o
scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda
non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente
estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. (abrogato).
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero
degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la
corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede
nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede
contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica
lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del
compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.».
«Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il
disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti
intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati
per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del
numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello
dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2)
dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda
dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per
qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non
assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.».
«Art. 72. - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio
procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per
qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle
proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza
appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia
delle tabelle di scrutinio.
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col
bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del
presidente e di almeno due scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una
copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale
circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria
della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le
esigenze inerenti alla verifica dei poteri.».
«Art. 73. - Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di
scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione,
proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette
operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì
successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i
casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le
schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si
trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2
dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della
circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei
rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del
presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse,
vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione
ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente
responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma
dell'art. 75.».
«Art. 74. - Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione é
redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e
sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti
delle liste presenti.
Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal
presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle
proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti
provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle
firme e dei sigilli.
Il verbale é atto pubblico.».
«Art. 75. - Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa
certificazione nel verbale, del quale fa compilare un'estratto, contenente i
risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito
alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale é poi immediatamente chiuso in un
plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente,
da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza é
poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano
immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale
con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72
alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria
della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei
plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta,
dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.
L'altro esemplare del suddetto verbale é depositato, nella stessa giornata,
nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della
circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo
alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene
subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il
quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il
sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai
commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del
recapito di essi; é vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle
citate disposizioni.
Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del
presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far
sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli
precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.».
«Art. 79. - L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente
sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il
giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei
voti contestati e provvisoriamente non assegnati, é vietato all'Ufficio centrale
circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei
voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di
variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che
non sia di sua competenza.
Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale
circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato
d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.
Nessun elettore può entrare armato.
L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il
compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso é riservato
agli elettori; l'altro é esclusivamente riservato all'Ufficio centrale
circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per
ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte
chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26,
hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste
dei candidati.»
«Art. 81. - Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si
deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere
firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati,
dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
2.
3.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i
verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono
essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della
Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
5.
Il secondo esemplare del verbale é depositato nella Cancelleria della Corte
di appello o del Tribunale.»
«Art. 104. - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il
diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non
fisicamente
impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale
scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il
reato é commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli
sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari
alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o
cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla
proclamazione dell'esito delle votazioni é punito con la reclusione da tre a
sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni
dell'art. 68, é punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione,
prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte,
plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il
trafugamento anche temporaneo, é punito con la reclusione da tre a sette anni e
con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo
verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori é punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare
compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta,
fa indebito uso del certificato elettorale é punito con la pena della reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa
incetta di certificati elettorali é punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa sino a lire 4.000.000.»
«Art. 112. - Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici
elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli
articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.».
Note all'art. 7:
- La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante (Nuove norme per l'elezione della
Camera dei deputati), é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto
1993, n. 183.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14
(Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione
della Camera dei deputati), é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11
gennaio 1994, n. 76.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti):
«2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia
se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine é interrotto
se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi
trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla
sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a
legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla
data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso
questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.».
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 10, 12, l3 e 18 del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni (Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica é eletto a suffragio universale,
favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto,
libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali.».
«Art. 10. - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature
siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la
stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e
delle modificazioni da questo apportate.
3. (abrogato).
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo
alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti
nonché correzioni formali e deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione
delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati
possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'art. 12 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per
le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed
agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'art. 23 del
predetto testo unico.».
«Art. 12. - 1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati
presso gli uffici elettorali regionali é effettuata dai delegati con le modalità
e nei termini previsti dall'art. 25 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere
iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
«Art. 13. - 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno
compiuto il venticinquesimo anno di età.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i
militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente
per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso
la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di
servizio.
3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della
Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio,
purché siano elettori della circoscrizione regionale.
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei
deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso
la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione
regionale.»
«Art. 18. - 01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio
elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata
notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture -
uffici territoriali del Governo - della regione, perché a mezzo dei sindaci, sia
portata a conoscenza degli elettori.
1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in
duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare é inviato subito alla
segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro é depositato nella
cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale
regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei
successivi quindici giorni.».
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n.
95, e successive modificazioni (Norme per l'istituzione dell'albo e per il
sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e
modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), così come modificati dalla
presente legge:
«Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con
manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi
pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne
apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la
quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, ed all'art. 23 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li
inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni
di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti
dall'art. 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'art. 104, secondo comma, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361.
3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per
iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i
motivi.
4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e
2 é depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed
ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune
con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono
proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita
iscrizione nell'albo, a presentano alla commissione elettorale circondariale
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto
eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione
del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni
dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione
elettorale circondariale.».
«Art. 4. - 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di
cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati
entro il mese di febbraio.
2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono
immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti
adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a
cura del sindaco.
«Art. 5. - 1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato
periodicamente.
2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di
ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i
requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le
funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché
di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i
reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che,
avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali,
abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla
commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per avi,
giustificati e comprovati motivi.
4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione
elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'art. 6, alla
sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata é data
comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro
gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione
della notizia.
5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4,
é ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni
dall'albo.».
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 12, decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali), così come modificato dalla presente legge; nonché gli articoli 13,
14 e 15.
«Art. 12. - Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla
elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la
Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo
insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione é composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e
quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta
consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.»
«Art. 13. - Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione
elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo
e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti
purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio é composto da un numero
di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio é
composto da più di 50 membri. A parità di voti é proclamato eletto il più
anziano di età.
Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora
nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà
essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo
eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e on l'intervento di
almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte
alla votazione.
Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei
membri supplenti.».
«Art. 14. - La Commissione elettorale comunale é presieduta dal sindaco.
Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci
l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco é sospeso dalle
funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione é presieduta dal commissario
prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario
comunale, o [, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti,] da un funzionario da lui
delegato.
Per la validità delle riunioni della Commissione é richiesto l'intervento
della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono
valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione é
composta di [cinque o] sette membri ed a quattro se é composta di nove. Le
decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto
del presidente.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto
in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le
quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.»
«Art. 15. - I membri della Commissione elettorale comunale che senza
giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati
decaduti. La decadenza é pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta
successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di
dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di
decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di
decadenza.
Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione
si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle
riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua
rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro
un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.
Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative
funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.
Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale
comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso
in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione
provvede il commissario.».