DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION (BELGIO)
IL 4 GENNAIO 2007 (CAUSA C-2/07)
Giudice del rinvio Cour de Cassation Ricorrenti: Paul Abraham, Eugène Dehalleux e a. Convenuti: Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes - Belgocontrol, Stato belga, Cargo Airlines Ltd
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Se una convenzione tra poteri pubblici ed un'impresa privata, firmata allo scopo di far stabilire tale impresa sul sito di un aeroporto munito di una pista di una lunghezza superiore a 2 100 m, contenente la descrizione precisa dei lavori di infrastruttura che verranno realizzati relativamente alla risistemazione della pista, senza che la medesima venga allungata, e alla costruzione di una torre di controllo per consentire il volo di aerei da grossa portata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, e che prevede voli sia notturni sia diurni a partire dallo stabilimento di tale impresa, costituisca un progetto ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 1, nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE 2.
Se i lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente per adattarlo ad un aumento programmato di numero di voli notturni e diurni, senza allungamento della pista, corrispondano alla nozione di progetto, che richiede una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE.
Se, nonostante il fatto che l'aumento progettato dell'attività di un aeroporto non sia direttamente previsto dagli allegati della direttiva 85/337/CEE, lo Stato membro debba tener conto di tale aumento quando esamina l'effetto potenziale sull'ambiente delle modifiche apportate alle infrastrutture di tale aeroporto per accogliere tale incremento di attività.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
PROPOSTA DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT (GERMANIA) IL 22 GENNAIO 2007 (CAUSA C-15/07)
Giudice del rinvio Bundesverwaltungsgericht Ricorrente: 01081 Telecom AG Convenuta: Repubblica federale di Germania
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Se sia compatibile con l'art. 27, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE 1, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE 2, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), il fatto che, ai sensi del diritto nazionale, sia provvisoriamente mantenuta in vigore una disposizione normativa precedentemente prevista da tale diritto, secondo cui il calcolo delle tariffe di interconnessione dev'essere orientato secondo i costi di un'efficiente predisposizione del servizio, sebbene ciò non sia imposto dal diritto comunitario.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
PROPOSTA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (ITALIA) IL 25 GENNAIO 2007 (CAUSA C-24/07)
Giudice del rinvio Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Ricorrenti: Cantina Produttori Cormons, Luigi Soini Convenuti: Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Se il Trattato di Adesione della Repubblica Ungherese all'Unione Europea (GUCE L 236 del 23 settembre 2003) deve essere interpretato in modo da far ritenere che, per quanto riguarda la denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità europea, a partire dall'1 maggio 2004 si applicano unicamente le disposizioni contenute nella normativa comunitaria di cui al Regolamento n. 1493/991 e al Regolamento n. 753/20022, come modificato dal Regolamento n. 1429/20043;
se l'art. 52 del Regolamento n. 1493/99 costituisca una base giuridica sufficiente per autorizzare la Commissione europea a sopprimere la denominazione di un vino (nella specie: "Tocai friulano") derivata da una varietà di vite legittimamente registrata negli appositi registri dello Stato italiano e riportata nei relativi regolamenti comunitari;
se l'art. 34, par. 2, secondo comma del Trattato Ce, che proibisce le discriminazioni tra produttori e consumatori di prodotti agricoli all'interno della Comunità europea, comporti il divieto di discriminare i produttori e gli utilizzatori di una sola denominazione di vino, quella relativa al vino "Tocai friulano", fra le 122 denominazioni elencate nell'Allegato I del Regolamento n. 753/2002 (come modificato dal Regolamento n. 1429/2004) nel senso di impedire che tale ultima denominazione possa continuare ad essere utilizzata dopo il 31 marzo 2007;
se l'art. 19 par. 2 del Regolamento n. 753/2002 della Commissione che sancisce la legittimità dell'utilizzo delle denominazioni delle varietà di vite elencate nell'Allegato I dello stesso Regolamento (come modificato dal Regolamento n. 1429/2004) debba essere interpretato in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa l'esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità europea;
se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito n. 4, l'art. 34, par. 2, secondo comma del Trattato Ce, che proibisce le discriminazioni tra produttori e consumatori di prodotti agricoli all'interno della Comunità europea, vieti alla Commissione di applicare, in un proprio Regolamento (753/2002), il criterio dell'omonimia nel modo risultante dall'Allegato I di tale Regolamento, nel senso cioè di riconoscere la legittimità dell'utilizzo di numerosi nomi di varietà di vite che contengono denominazioni parzialmente e totalmente omonime di altrettante indicazioni geografiche, escludendo la predetta legittimità di utilizzo per un solo nome di varietà di vite ("Tocai friulano") legittimamente usato da secoli sul mercato europeo;
se l'art. 50 del Regolamento n. 1493/99 debba essere interpretato nel senso che nell'applicare le disposizioni degli artt. 23 - 24 dell'Accordo TRIP's e, in particolare, la disposizione dell'art. 24.6 dello stesso Accordo in materia di denominazioni omonime dei vini, il Consiglio dei Ministri e gli Stati membri (e a maggior ragione la Commissione europea) non possono adottare od autorizzare provvedimenti, come il Regolamento n. 753/2002 della Commissione, che in materia di denominazioni omonime riservino un trattamento diverso alle denominazioni di vini che presentano le stesse caratteristiche sotto il profilo dell'omonimia;
se l'esplicito riferimento agli artt. 23 e 24 dell'Accodo TRIP's, contenuto nel considerando n. 56 e nell'art. 50 del Regolamento n. 1493/99, renda direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico comunitario, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la disposizione dell'art. 24.6 che sancisce il diritto degli Stati aderenti al predetto Accordo di tutelare le denominazioni omonime.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION (FRANCIA)
IL 23 GENNAIO 2007 (CAUSA C-19/07)
Giudice del rinvio Cour de cassation Ricorrente: Paul Chevassus-Marche Convenute: Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
L'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti 1, deve essere interpretato nel senso che un agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata ha diritto ad una provvigione nel caso in cui un'operazione commerciale sia stata conclusa tra un terzo ed un cliente appartenente a tale zona, senza che il mandante intervenga in modo diretto o indiretto in tale operazione.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
PROPOSTA DAL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA (ITALIA)
IL 18 GENNAIO 2007
(CAUSA C-12/07)
Giudice del rinvio
Tribunale civile di Genova Ricorrenti: Autostrada dei
Fiori SpA, AISCAT, Associazione Nazionale dei Gestori delle
Autostrade
Convenuti: Governo della Repubblica italiana, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
se un soggetto avente la forma della società per azioni e gli obiettivi , le funzioni, i poteri di intervento sul mercato attribuiti dal legislatore italiano alla spa ANAS (come risultanti - in particolare - dagli atti istitutivi del nuovo soggetto, dallo Statuto approvato con decreto interministeriale 18 dicembre 2002, dalla nuova normativa di cui ai commi da 82 a 90 art. 2 d.l. 3 ottobre 2006 convertito in legge con modificazioni apportate con il 'maxiemendamento' del Governo alla 'finanziaria' 2007, art. 1 comma 1034 ), possa o meno considerarsi una impresa, ancorché pubblica, ai sensi e per gli effetti dell' Ordinamento Comunitario, come tale soggetta alla disciplina della concorrenza (art. 86 Trattato). In caso di risposta positiva,
se, avuto riguardo al diritto fondamentale di proprietà, tutelato dall'Ordinamento Comunitario, sia compatibile una normativa avente caratteristiche analoghe a quella in esame, anche come convertita dalla legge 286/2006, la quale preveda - a fronte di un sostanziale potere di espropriazione attribuito a una impresa pubblica concorrente quale l'ANAS spa - un "eventuale diritto di indennizzo".
se, avuto riguardo alla normativa in questione, tenuto conto delle modifiche apportate con la conversione in legge e di quelle apportate dal c.d. "maxiemendamento" alla Legge Finanziaria per il 2007, l'Ordinamento Comunitario e specificamente le norme in materia di concorrenza e mercato interno (43 segg., 81 segg. Trattato CE) ostino all'attribuzione a un'impresa a totale partecipazione pubblica avente caratteristiche analoghe a quelle di ANAS spa, della gestione - in via temporanea ma senza la fissazione di un termine finale di carattere ultimativo - di servizi pubblici o infrastrutture pubbliche, senza l'espletamento di una gara.
se il diritto comunitario in tema di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici osti a che uno Stato Membro estenda il regime previsto dalle direttive relative agli appalti di forniture e servizi, anche alle operazioni "verticali'" poste in essere da imprese private concessionarie aggiudicatarie, riservandosi inoltre lo Stato Membro il diritto di nominare i membri delle Commissioni Aggiudicatrici degli appalti indetti dai concessionari.
se, nella misura in cui attribuiscono vantaggi non attribuiti ai concorrenti privati, e nella misura in cui non siano soggetti a separazione contabile, costituiscano aiuti di Stato vietati dagli artt. 87 e segg Trattato, misure di finanziamento simili a quelle attuate a favore di ANAS ex artt. 7 comma 12 d.l. 138/2002, e art. 7 comma 1-quater, d.l. 138/2002, nonché ex art. 1, comma 453 Legge Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), che consentono ad ANAS spa di ricevere mutui agevolati da Cassa depositi e Prestiti s.p.a., nonché misure simili a quelle di cui all'art. 1 comma 299 lett. c) e comma 453 L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), e/o di cui all'art. 76 comma 2 legge 289/2003, che destinano ad ANAS spa consistenti contributi pubblici, dichiaratamente destinati a opere infrastrutturali, ma senza obbligo di contabilità separata; se costituisce inoltre aiuto di Stato una misura simile al prolungamento della concessione a favore di ANAS spa, che consente ad ANAS di evitare la procedura di gara, nonché una normativa simile a quella di cui all'art. 2 L. 286/2006 (di conversione del d.l. 262/2006), commi 87 e 88, ove si prevede il subentro automatico - pur se a titolo temporaneo ma senza alcun termine finale - di ANAS spa ai sub-concessionari privati decaduti.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
PROPOSTA DALLO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
IL 21 FEBBRAIO 2007 (CAUSA C-102/07)
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Ricorrente: ADIDAS AG, ADIDAS
BENELUX BV
Convenuti: MARCA MODE, C&A Nederland, H&M HENNES &
MAURITZ NETHERLANDS BV, VENDEX KBB NEDERLAND BV
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Se ai fini della determinazione dell'ambito di tutela di un marchio consistente in un segno intrinsecamente privo di potere distintivo o in un'indicazione rispondente alla descrizione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 1, ma che attraverso l'uso ha acquisito carattere distintivo ed è stato oggetto di registrazione, occorre tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi (il "Freihaltebedürfnis").
In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora i segni in esame, da tenere disponibili, vengano considerati dal pubblico rilevante come segni distintivi di prodotti, oppure come semplice decorazione.
In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora il segno contestato dal titolare del marchio sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, oppure costituisca un'indicazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE
PROPOSTA DALLO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (PAESI BASSI) IL 2 FEBBRAIO 2007 (CAUSA C-43/07)
Giudice del rinvio Hoge Raad der Nederlanden. Ricorrente: D.M.M.A Arens-Sikken. Convenuto: Staatssecretaris van Financiën.
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
1) Se gli artt. 73B e 73D del Trattato CE (attualmente divenuti artt. 56 e 58 CE) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro assoggetti ad imposta un acquisto a causa di morte di un bene immobile sito in quello stesso Stato membro, facente parte dell'eredità di persona residente - al momento del decesso - in un altro Stato membro, in base al valore dell'immobile stesso, senza tenere conto dei debiti a titolo di conguaglio gravanti sull'acquirente in forza di una ripartizione successoria parentale testamentaria.
2) Qualora la questione precedente vada risolta in senso affermativo e occorra inoltre stabilire mediante raffronto se, e in che misura, si debba tenere conto dei debiti a titolo di conguaglio, quale metodo di raffronto - uno dei due metodi menzionati al punto 3.6.6. o un metodo diverso - debba essere utilizzato in un caso come quello in esame per stabilire se l'imposta di successione dovuta qualora il de cuius al momento del decesso fosse stato residente nei Paesi Bassi sarebbe stata inferiore all'imposta sui trasferimenti a causa di morte.
3) Se, ai fini della valutazione dell'eventuale obbligo derivante dal Trattato CE in capo allo Stato membro di ubicazione del bene immobile di consentire una deduzione totale o parziale dei debiti a titolo di conguaglio, faccia differenza se siffatta deduzione determini una minore agevolazione a prevenzione della doppia imposizione nello Stato membro che ritiene di avere potere impositivo relativamente all'eredità in forza della residenza del de cuius.