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SENTENZA N. 2270 DEL 2 FEBBRAIO 2007 |
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| ASSISTENZA PUBBLICA - INVALIDO GRAVE RICOVERATO PRESSO UN OSPEDALE PUBBLICO - DIRITTO ALL’INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - CONDIZIONI |
La S.C., intervenendo in tema di indennità di accompagnamento, ha affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce “sic et simpliciter” l’equivalente del ricovero in istituto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n.18 del 1990 - che esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto” - riconoscendo il beneficio all’invalido grave anche durante il ricovero in ospedale ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
La decisione, esaminando i precedenti della S.C., ravvisa nella disposizione la ratio legis dell’esclusione dall’indennità solo nel caso di ricovero presso un “istituto”, vale a dire una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita cui l’indennità in parole è destinata a far fronte, tale da rendere superflua la presenza di familiari o di terze persone. Nella specie, la corte territoriale aveva escluso il diritto alla prestazione assistenziale in favore di una giovane donna, e per lei al padre e tutore, in stato di coma profondo da decerebrazione, continuativamente e gratuitamente ricoverata in ospedale.
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