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SENTENZA N. 23304 DEL 8 NOVEMBRE 2007 |
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| CONTRATTO IN GENERALE – ESECUZIONE SECONDO BUONA FEDE |
| Se la banca, per un disguido, non dà comunicazione al gestore telefonico dell’avvenuto pagamento di una bolletta, è il gestore, non l’utente, che deve attivarsi per verificare se il pagamento sia in effetti avvenuto. E’ contrario a buona fede il comportamento del gestore che, non avendo ricevuto notizia dalla banca del pagamento, effettui immediatamente il distacco della linea telefonica senza verificare se il pagamento sia stato eseguito.
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| Testo Completo: |
Sentenza n. 23304 dell'8 novembre 2007
(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore C. Filadoro)
La sentenza è stata massimata, per la visualizzazione della massima e del testo integrale della sentenza consultare la banca dati Italgiure-Web |
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