SENTENZA N. 23304 DEL 8 NOVEMBRE 2007
Stampa Chiudi

CONTRATTO IN GENERALE – ESECUZIONE SECONDO BUONA FEDE
Se la banca, per un disguido, non dà comunicazione al gestore telefonico dell’avvenuto pagamento di una bolletta, è il gestore, non l’utente, che deve attivarsi per verificare se il pagamento sia in effetti avvenuto. E’ contrario a buona fede il comportamento del gestore che, non avendo ricevuto notizia dalla banca del pagamento, effettui immediatamente il distacco della linea telefonica senza verificare se il pagamento sia stato eseguito.
 
Testo Completo:

Sentenza n. 23304 dell'8 novembre 2007

(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore C. Filadoro)

La sentenza è stata massimata, per la visualizzazione della massima  e del testo integrale della sentenza consultare la banca dati Italgiure-Web



Documenti:


Apri: Apri   Formato: htm