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SENTENZA N. 23625 DEL 20 DICEMBRE 2012 |
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| ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - POTERE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI APPARTENENZA DEI BENI RINVENUTI NELL'ABITAZIONE DEL DEBITORE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE |
| In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.
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| Testo Completo: |
Sentenza n. 23625 del 20 dicembre 2012
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore F. M. Cirillo) |
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