SENTENZA N. 2692 DEL 7 FEBBRAIO 2007
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FALLIMENTO – REVOCATORIA NEI CONFRONTI DI BANCA STRANIERA – LEGGE APPLICABILE
Qual è la legge applicabile con riferimento all'azione revocatoria promossa dalla curatela di un fallimento, dichiarato in Italia, nei confronti di un soggetto residente (o avente sede) in un paese extracomunitario? Affrontando per la prima volta la questione – che vede divisa anche la dottrina – le Sezioni Unite ritengono che il rapporto inscindibile di questo tipo di azione, quantunque disciplinata anche da norme di diritto sostanziale, con la procedura fallimentare (rapporto che si manifesta sia nella genesi stessa di tale azione, sia nella funzione che essa è chiamata ad assolvere) comporta che la legge da cui è retta quella procedura debba essere la stessa da applicare all'azione che da essa promana (lex fori concursus); altrimenti rischiandosi di determinare disparità di trattamento tra creditori diversi e, pertanto, di compromettere una delle finalità salienti del procedimento esecutivo concorsuale. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto pertanto applicabile la legge italiana in relazione alla revocatoria promossa nei confronti di una banca di San Marino.
 
Testo Completo:

 Sentenza n. 2692 del 7 febbraio 2007

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)



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