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SENTENZA N. 11197 DEL 15 MAGGIO 2007 |
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| PROCESSO CIVILE - ESECUZIONE PER RILASCIO DI IMMOBILE - RIMBORSO DELLE SPESE |
| In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto e successiva comunicazione dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 608, comma primo, cod. proc. civ. (c.d. preavviso di rilascio), ma senza che si sia poi reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocati, da richiedere con le forme del giudizio ordinario, ove non sia possibile richiedere il decreto di cui all'art. 611 cod. proc. civ..
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