SENTENZA N. 32307 UD. 19 GIUGNO 2007 - DEPOSITO DEL 8 AGOSTO 2007
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MISURE CAUTELARI - REALI - BANCAROTTA - DEBITI DELLA SOCIETA’ FALLITA – PAGAMENTO CON BENI NON DEL FALLIMENTO – SEQUESTRO PREVENTIVO –ILLEGITTIMITA’
Il sequestro preventivo degli immobili in proprietà del soggetto indagato in relazione al fallimento della società calcistica s.p.a. di cui era presidente, motivato col fatto che era in corso un progetto di vendita di detti immobili per la parziale estinzione delle pendenze debitorie della società fallita, è privo di giustificazione logico–giuridica, e pertanto se ne impone l’annullamento con rinvio, perché non è illecita la condotta volta al soddisfacimento –totale o parziale- di un singolo creditore fallimentare con mezzi di pagamento provenienti da un patrimonio diverso da quello del fallito, che non comporta alcun depauperamento dell’attivo fallimentare e non reca nocumento alcuna alla massa, la quale anzi si avvale della corrispondente riduzione delle passività. (La Corte ha, a tale ultimo proposito, precisato che la liceità del pagamento dei creditori fallimentari è condizionata al fatto che il solvens non sia a sua volta titolare di un’azione di surrogazione o di regresso nei confronti del patrimonio fallimentare).
 
Testo Completo: Sentenza n. 32307 del 19 giugno 2007 - depositata l'8 agosto 2007
 
(Sezione Quinta Penale, Presidente L. R. Calabrese, Relatore P. Oldi) 

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