Corte di Giustizia delle Comunità Europee
a cura dell'Ufficio del Massimario
Questioni Comunitarie Internazionali
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Sentenza n. 16483 del 15/12/2016
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C.E.D.U. – Artt. 5-13- Migranti irregolari – Trattenimento presso centro di primo soccorso e accoglienza – Limitazioni libertà personale – Sussistenza – Condizioni.
CAUSA KHLAIFIA E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 16483/12)
SENTENZA STRASBURGO
15 dicembre 2016
La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, in relazione alla vicenda giudiziaria legata all’ondata di sbarchi di migranti irregolari avvenuta nel 2011 (cosiddetta “primavera araba”), ha emesso una importante pronuncia in tema di limiti sostanziali e procedurali entro i quali lo Stato può procedere a limitare la libertà personale di un soggetto sottoposto al suo controllo.
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Sentenza n. 0 del 16/01/2014
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La Seconda Sezione della Corte di giustizia, rispondendo al quesito pregiudiziale sollevato dallo Upper Tribunal del Regno Unito, ha affermato che il periodo trascorso dal cittadino dell’Unione in stato di detenzione a seguito di condanna è idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno presso lo Stato membro ospitante - requisito necessario per beneficiare del livello massimo di protezione contro l’allontanamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2004/38/CE - anche qualora l’interessato abbia risieduto nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti l’inizio della detenzione. Tale circostanza, tuttavia, può essere presa in considerazione dal giudice nazionale nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.
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