Provvedimento Prima Presidente su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 23 maggio 2023 con RG 42505/2022 del Tribunale di Milano
SEGNALAZIONE SERVIZIO NOVITÀ,
Giudizio di cassazione - Rinvio pregiudiziale - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevata la mancanza del requisito della novità della questione interpretativa posta dal Tribunale rimettente (potendosi rinvenire nella giurisprudenza della Corte di cassazione numerosi precedenti, richiamati dallo stesso giudice a quo, in tema di competenza per territorio nelle controversie che vedono convenuta la P.A.), rilevato altresì che l’interesse dell’ordinamento processuale alla rapida definizione delle questioni di competenza è perseguito mediante gli istituti del regolamento di competenza e del conflitto di competenza,
ai sensi dell’art. 363-bis, comma 3, c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità della seguente questione, già oggetto di rinvio pregiudiziale:
se l’art. 1 della legge 28/3/1991, n. 104 (come richiamato implicitamente dalle altre disposizioni in materia di contabilità di Stato) assuma rilevanza ai fini della individuazione della competenza per territorio nelle cause “passive” della Pubblica Amministrazione (centrale) aventi ad oggetto obbligazioni di pagamento, ai sensi degli artt. 25 c.p.c., 6 r.d. 30/10/1933, n. 1611, 1182, commi 3 e 4, e 1498 c.c.