Provvedimento Prima Presidente su ordinanza di rinvio pregiudiziale del 26/07/2023 con RG 21198/2023 del Tribunale di Roma
Giudizio di cassazione.
Rinvio pregiudiziale - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevata la mancanza del requisito della difficoltà interpretativa della questione posta dal Tribunale rimettente (il quale, infatti, aveva già esposto, con approfondite argomentazioni, varie opzioni ermeneutiche idonee a consentire, senza soverchie difficoltà, una soluzione coerente con il modello delineato dall’art. 426 c.p.c., norma relativa alla disciplina sul mutamento del rito dotata di portata generale, tale da orientare l’interprete anche nel contesto processuale della riforma recata dal d.lgs. n. 149 del 2022),
ai sensi dell’art. 363-bis, comma 3, c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità della seguente questione, già oggetto di rinvio pregiudiziale nell’ambito di un giudizio, avente ad oggetto l’inadempimento ad un contratto di locazione, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato e depositato: quale sia la corretta interpretazione degli artt. 420 e 426 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 447-bis c.p.c., in materia di mutamento del rito (da ordinario a speciale lavoristico-locatizio), in seguito alla riforma della procedura civile in materia di introduzione del giudizio e costituzione delle parti, come oggi prevista dagli artt. 163, 163-bis, 165, 166, 167, 171-bis, 171-ter, 183 c.p.c., alla luce della nuova disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. 150 del 2011 come novellato dall’art. 15 comma 3, lett. c) del d.lgs. 149 del 2022 (specificamente, se il giudice: a) debba provvedere al mutamento del rito ed alla concessione di termini per eventuali memorie integrative ex art. 426 c.p.c. alla (nuova) prima udienza ex art. 183 c.p.c.; b) debba provvedere al mutamento del rito senza concessione di termini per eventuali memorie integrative ex art. 426 c.p.c. alla (nuova) prima udienza ex art. 183 c.p.c.; c) debba provvedere al mutamento del rito direttamente in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 426 c.p.c.; d) debba applicare in via analogica l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall’art. 15 comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 149 del 2022 (e disporre il mutamento del rito in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.); e) o se risulti invece necessaria una verifica della legittimità costituzionale dell’impianto normativo della riforma);
ha altresì dichiarato assorbita, dalla declaratoria di inammissibilità, l’ulteriore questione di diritto sollevata dall’ordinanza di rimessione – riguardante le modalità con cui conciliare la necessità che siano «sentite le parti costituite», prevista dall’art. 363-bis c.p.c., con lo svolgimento delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. (e, dunque, in assenza di una formale interlocuzione con le parti in ordine alla necessità/opportunità del rinvio pregiudiziale) – perché non attinente alla definizione del giudizio di merito, bensì alla disciplina processuale dell’istituto ex art. 363-bis c.p.c. del rinvio pregiudiziale, palesandosi così il quesito meramente astratto ove da esaminarsi isolatamente.