Relazioni internazionali
Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale
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SENTENZA DELLA CORTE
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14 aprile 2015«Ricorso di annullamento – Assistenza macrofinanziaria a paesi terzi – Decisione della Commissione di ritirare una proposta di regolamento quadro – Articoli 13, paragrafo 2, TUE e 17 TUE – Articolo 293 TFUE – Principio di attribuzione delle competenze – Principio dell’equilibrio istituzionale – Principio di leale cooperazione – Articolo 296 TFUE – Obbligo di motivazione»
Nella causa C‑409/13, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 18 luglio 2013,
Consiglio dell’Unione europea, ricorrente sostenuto da:
Repubblica ceca, Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, intervenienti, contro
Commissione europea, convenutaLa Corte Dichiara:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
3) La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.
Sezione: (Grande Sezione)
Tipologia: Sentenza
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SENTENZA DELLA CORTE
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26 marzo 2015«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale – Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto – Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere – Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario – Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA – Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario – Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte»
Nella causa C‑499/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), con decisione del 21 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2013, nel procedimento
Marian Macikowski contro Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
La Corte Dichiara:
1) Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti.
2) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l’ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
3) Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112 nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo.
Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.Sezione: (Prima Sezione)
Tipologia: Sentenza
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12 marzo 2015«Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) – Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale – Nozione di “organismi riconosciuti come aventi carattere sociale” – Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato – Messa a disposizione di personale infermieristico qualificato – Esclusione dall’esenzione»
Nella causa C‑594/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 21 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2013, nel procedimento
«go fair» Zeitarbeit OHG contro Finanzamt Hamburg‑Altona
La Corte Dichiara:
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che né il personale infermieristico, munito di diploma di Stato, che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure, né una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette tale personale a disposizione degli istituti riconosciuti come aventi carattere sociale, rientrano nella nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» contenuta in tale disposizione.
Sezione: (Nona Sezione)
Tipologia: Sentenza
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11 marzo 2015«Rinvio pregiudiziale – Statuto delle scuole europee – Competenza della camera dei ricorsi delle scuole europee a pronunciarsi su un contratto di lavoro a tempo determinato concluso tra una scuola europea e un docente non assegnato né comandato da uno Stato membro»
Nelle cause riunite C‑464/13 e C‑465/13, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisioni del 24 aprile 2013, pervenute in cancelleria il 27 agosto 2013, nei procedimenti
Europäische Schule München contro Silvana Oberto (C‑464/13), Barbara O’Leary (C‑465/13)
La Corte Dichiara:
1) L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, dev’essere interpretato nel senso che i docenti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati in tale disposizione, al contrario del personale amministrativo e tecnico, che ne è escluso.
2) L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra la scuola e il docente a orario ridotto, sia considerato un atto lesivo di quest’ultimo.
3) L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un atto adottato dal direttore di una scuola europea nell’esercizio delle sue funzioni rientri, in linea di principio, nell’ambito di applicazione di tale disposizione. I punti 1.3, 3.2 e 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto delle scuole europee assunti tra il 1° settembre 1994 e il 31 agosto 2011, devono essere interpretati nel senso che una controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra un docente a orario ridotto e tale direttore, rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee.
Sezione: (Quarta Sezione)
Tipologia: Sentenza
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11 marzo 2015«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 1, punto 1 – Direttiva 2003/124/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Informazione privilegiata – Nozione di “informazione che ha un carattere preciso” – Influenza potenziale in un senso determinato sui prezzi degli strumenti finanziari»
Nella causa C‑628/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 26 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2013, nel procedimento
Jean‑Bernard Lafonta contro Autorité des marchés financiers
La Corte Dichiara:
L’articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, devono essere interpretati nel senso che non esigono, affinché determinate informazioni possano essere considerate come informazioni aventi carattere preciso ai sensi delle citate disposizioni, che sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l’influenza potenziale di tali informazioni sui prezzi degli strumenti finanziari in questione si eserciterà in un senso determinato, una volta che esse saranno rese pubbliche.
Sezione: (Seconda Sezione)
Tipologia: Sentenza
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5 marzo 2015«Rinvio pregiudiziale – Regime delle fusioni delle società per azioni – Direttiva 78/855/CEE – Fusione per incorporazione – Articolo 19 – Effetti – Trasferimento universale dell’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante – Infrazione commessa dalla società incorporata prima della fusione – Accertamento dell’infrazione con decisione amministrativa dopo tale fusione – Diritto nazionale – Trasferimento della responsabilità per contravvenzione della società incorporata – Ammissibilità»
Nella causa C‑343/13, avente ad oggetto la domanda di decisione pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal do Trabalho de Leiria (Portogallo), con decisione del 14 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2013, nel procedimento
Modelo Continente Hipermercados SA contro Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT)
La Corte Dichiara:
L’articolo 19, paragrafo 1, della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, va interpretato nel senso che una «fusione mediante incorporazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, comporta la trasmissione, alla società incorporante, dell’obbligo di pagare l’ammenda inflitta con decisione definitiva successivamente a tale fusione per infrazioni al diritto del lavoro commesse dalla società incorporata precedentemente alla fusione stessa.
Sezione: (Quinta Sezione)
Tipologia: Sentenza
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SENTENZA DELLA CORTE
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5 marzo 2015«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a) – Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile – Rischio di guasto del prodotto – Lesione personale – Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro prodotto – Rimborso dei costi dell’operazione»
Nelle cause riunite C‑503/13 e C‑504/13, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisioni del 30 luglio 2013, pervenute in cancelleria il 19 settembre 2013, nei procedimenti
Boston Scientific Medizintechnik GmbH contro AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse (C‑503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C‑504/13)
La Corte Dichiara:
1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto.
2) Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un’operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedimenti principali.
Sezione: (Quarta Sezione)
Tipologia: Sentenza
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4 marzo 2015«Rinvio pregiudiziale – Articolo 191, paragrafo 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione – Compatibilità con i principi del “chi inquina paga”, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente»
Nella causa C‑534/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza dell’8 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 2013, nel procedimento
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale contro Fipa Group Srl
nei confronti di:
Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpAe
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale contro Tws Automation Srl
nei confronti di:
Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpA,e
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute contro Ivan Srl
nei confronti di:
Edison SpA, Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpA,La Corte Dichiara:
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
Sezione: (Terza Sezione)
Tipologia: Sentenza
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SENTENZA DELLA CORTE
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26 febbraio 2015«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sull’età – Normativa nazionale che prevede la non corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione di vecchiaia del regime generale»
Nella causa C‑515/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione del 17 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2013, nel procedimento
Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Poul Landin, contro Tekniq, che agisce per conto della ENCO A/S – VVS,La Corte Dichiara:
Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un’indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che ciò avvenga nel caso di specie.
Sezione: (Settima Sezione)
Tipologia: Sentenza
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24 febbraio 2015«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Parità di trattamento fra lavoratori non residenti – Vantaggio fiscale consistente nell’esenzione d’imposta per indennità versate dal datore di lavoro – Vantaggio concesso su base forfettaria – Lavoratori provenienti da uno Stato membro diverso da quello del luogo di lavoro – Condizione della residenza ad una determinata distanza dal confine dello Stato membro del luogo di lavoro»
Nella causa C‑512/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 9 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2013, nel procedimento
C.G. Sopora contro Staatssecretaris van FinanciënLa Corte Dichiara:
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, con la quale uno Stato membro preveda, in favore dei lavoratori che risiedevano in un altro Stato membro prima di iniziare un’attività lavorativa nel suo territorio, la concessione di un vantaggio fiscale consistente nell’esenzione forfettaria di un’indennità per spese extraterritoriali fino al 30% della base imponibile, a condizione che tali lavoratori abbiano risieduto ad una distanza superiore a 150 chilometri dal suo confine, sempre che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detti limiti non siano stati fissati in maniera tale che l’esenzione dia sistematicamente luogo ad una netta sovracompensazione delle spese extraterritoriali effettivamente sostenute.
Sezione: (Grande Sezione)
Tipologia: Sentenza