Relazioni internazionali
Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale
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SENTENZA DELLA CORTE
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12 febbraio 2015«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7 – Contratto di finanziamento immobiliare – Clausola compromissoria – Carattere abusivo – Ricorso del consumatore – Regola procedurale nazionale – Incompetenza del tribunale chiamato a decidere del ricorso riguardante l’invalidità di un contratto di adesione a conoscere della domanda diretta a constatare l’abusività delle clausole contrattuali contenute nello stesso contratto»
Nella causa C‑567/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria), con decisione del 2 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2013, nel procedimento
Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai contro Raiffeisen Bank ZrtLa Corte Dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore riguardante l’invalidità di un contratto d’adesione non è competente a conoscere della domanda di tale consumatore diretta a ottenere l’accertamento dell’abusività di clausole contrattuali contenute in tale contratto, salvo qualora risulti che il fatto di sottrarre la competenza al giudice locale comporta inconvenienti procedurali idonei a rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che sono conferiti al consumatore dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.
Sezione: (Terza Sezione)
Tipologia: Sentenza
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SENTENZA DELLA CORTE
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4 febbraio 2015«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Condizioni per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione in uno Stato membro – Presa in considerazione dei periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale al servizio di un’istituzione dell’Unione europea stabilita in tale Stato membro – Equiparazione dei giorni di disoccupazione indennizzati in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee a giorni di lavoro – Principio di leale cooperazione»
Nella causa C‑647/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio), con decisione del 27 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2013, nel procedimento
Office national de l’emploi contro Marie-Rose MelchiorLa Corte Dichiara:
L’articolo 10 CE, in combinato disposto con il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, interpretata nel senso che, per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale presso un’istituzione dell’Unione europea stabilita in tale Stato membro e non sono equiparati a giorni di lavoro i giorni di disoccupazione per i quali è stata versata un’indennità di disoccupazione in applicazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, mentre i giorni di disoccupazione indennizzati in conformità della normativa del suddetto Stato membro beneficiano di una siffatta equiparazione.
Sezione: (Terza Sezione)
Tipologia: Sentenza
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28 gennaio 2015«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che subordina il computo, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento – Giustificazione – Idoneità a realizzare lo scopo perseguito – Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento»
Nella causa C‑417/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 27 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2013, nel procedimento ÖBB Personenverkehr AG contro Gotthard Starjakob
La Corte Dichiara:
1) Il diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, computa i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporta simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell’avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi e mantiene, in tal modo, in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull’età.
2) Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 16 della direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che intende porre fine a una discriminazione fondata sull’età, non deve necessariamente consentire a un dipendente, per il quale i periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età non siano stati computati nel calcolo del suo avanzamento di carriera, di ottenere una compensazione finanziaria corrispondente al versamento della differenza tra la retribuzione che egli avrebbe ottenuto in assenza di una tale discriminazione e quella che ha effettivamente ottenuto. Tuttavia, in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e finché non venga attuato un sistema che sopprima la discriminazione fondata sull’età in maniera conforme a quanto previsto dalla direttiva 2000/78, il ripristino della parità di trattamento comporta la concessione, ai dipendenti che hanno acquisito esperienza, almeno in parte, prima del compimento del diciottesimo anno di età, dei medesimi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i dipendenti che hanno ottenuto, dopo aver raggiunto detta età, un’esperienza della medesima natura e di analoga durata, per quanto riguarda il computo dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, ma altresì l’avanzamento negli scatti retributivi.
3) Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 16 della direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il legislatore nazionale preveda, ai fini del computo dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, un obbligo di cooperazione in forza del quale il dipendente è tenuto a fornire al suo datore di lavoro le prove relative a tali periodi. Tuttavia, non costituisce un abuso di diritto la circostanza che un dipendente rifiuti di cooperare ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta una discriminazione fondata sull’età, contraria alla direttiva 2000/78, né la sua azione diretta a ottenere un versamento volto a ristabilire la parità di trattamento rispetto ai dipendenti che hanno ottenuto, dopo aver raggiunto detta età, un’esperienza della medesima natura e di durata analoga alla sua.
4) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, esso non osta a che un termine nazionale di prescrizione di diritti fondati sull’ordinamento giuridico dell’Unione inizi a decorrere prima della pronuncia di una sentenza della Corte che definisce chiaramente la situazione giuridica in materia.
Sezione: (Seconda Sezione)
Tipologia: Sentenza
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SENTENZA DELLA CORTE
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21 gennaio 2015«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafi 1 e 2 – Differenza di trattamento fondata sull’età – Funzione pubblica – Regime pensionistico – Normativa nazionale che esclude la considerazione dei periodi di studio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età»
Nella causa C‑529/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 16 settembre 2013, pervenuta in cancelleria l’8 ottobre 2013, nel procedimento Georg Felber contro Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
La Corte Dichiara:
Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che escluda che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, nei limiti in cui essa, da un lato, risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità.
Sezione: (Seconda Sezione)
Tipologia: Sentenza
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15 gennaio 2015«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Contratti stipulati con i consumatori – Contratto di prestazione di servizi di assistenza legale stipulato tra un avvocato ed un consumatore»
Nella causa C‑537/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 7 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2013, nel procedimento Birutė Šiba contro Arūnas Devėnas
La Corte Dichiara:
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale.
Sezione: (Nona Sezione)
Tipologia: Sentenza
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15 gennaio 2015«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis – Limitazione contrattuale dei diritti degli utenti della banca dati»
Nella causa C‑30/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 17 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2014, nel procedimento Ryanair Ltd contro PR Aviation BV
La Corte Dichiara:
La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, con la conseguenza che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva medesima non ostano a che il creatore di una banca dati siffatta stabilisca limitazioni contrattuali all’utilizzo della stessa da parte dei terzi, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.
Sezione: (Seconda Sezione)
Tipologia: Sentenza
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9 gennaio 2015«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11, paragrafi 7 e 8»
Nella causa C‑498/14 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio), con decisione del 7 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2014, nel procedimento
David Bradbrooke contro Anna Aleksandrowicz
La Corte Dichiara:
L’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
Sezione: (Quarta Sezione)
Tipologia: Sentenza
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17 luglio 2014«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati – Articolo 31 – Cittadino di un paese terzo entrato in uno Stato membro dopo avere attraversato un altro Stato membro – Ricorso ai servizi di passatori – Ingresso e soggiorno irregolari – Esibizione di un passaporto falso – Sanzioni penali – Incompetenza della Corte»
Nella causa C‑481/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania), con decisione del 29 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2013, nel procedimento penale a carico di
Mohammad Ferooz QurbaniLa Corte Dichiara:
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Bamberg (Germania), con decisione del 29 agosto 2013 nella causa C‑481/13.
Sezione: (Quarta Sezione)
Tipologia: Sentenza
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SENTENZA DELLA CORTE
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17 luglio 2014«Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 2, 12 e 13 – Nozione di “dati personali” – Portata del diritto di accesso della persona interessata – Dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno e analisi giuridica contenuti in un documento amministrativo preparatorio rispetto alla decisione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 8 e 41»
Nelle cause riunite C‑141/12 e C‑372/12, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Middelburg (C‑141/12) e dal Raad van State (C‑372/12) (Paesi Bassi), con decisioni, rispettivamente, del 15 marzo 2012 e del 1° agosto 2012, pervenute in cancelleria il 20 marzo 2012 e il 3 agosto 2012, nei procedimenti
YS (C‑141/12) contro Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑372/12) contro M, S,La Corte Dichiara:
1) L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, quale la «minuta» discussa nel procedimento principale, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli è incaricato di redigere nell’ambito del procedimento precedente all’adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, e, eventualmente, i dati che figurano nell’analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono «dati personali» ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non può invece ricevere, di per sé, la stessa qualificazione.
2) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorità amministrative nazionali ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva. Perché questo diritto sia soddisfatto, è sufficiente che al richiedente sia consegnata un’esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, così da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla direttiva medesima.
3) L’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno non può invocare tale disposizione nei confronti delle autorità nazionali.
Sezione: (Terza Sezione)
Tipologia: Sentenza
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SENTENZA DELLA CORTE
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17 luglio 2014«Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 5 – Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l’età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento – Interpretazione conforme»
Nella causa C‑338/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 29 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2013, nel procedimento
Marjan Noorzia contro Bundesministerin für InneresLa Corte Dichiara:
L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta a una normativa nazionale volta a prevedere che i coniugi e i partner registrati debbano già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari ammissibili al ricongiungimento.
Sezione: (Seconda Sezione)
Tipologia: Sentenza