Ordinanza interlocutoria n. 5860 del 22 febbraio 2022
La Prima Sezione civile, in tema di diritto alla fruizione dei benefici previsti dal Reg. CE 30 giugno 1992, n. 2080 a favore della conversione boschi...
Prima sezione - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 23/02/2022 Maggiori dettagli
Descrizione: La Prima Sezione civile, in tema di diritto alla fruizione dei benefici previsti dal Reg. CE 30 giugno 1992, n. 2080 a favore della conversione boschiva dei terreni adibiti a colture agricole, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte UE formulando i seguenti quesiti:
1) "se le disposizioni contenute dal Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, senza tuttavia prevedere un regime decadenziale e sanzionatorio, ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, all'applicazione di una disposizione di diritto interno che nel dare attuazione alle disposizioni del Reg. 2080/92 preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute";
2) “se in caso di risposta negativa al quesito sub a) le disposizioni contenute dal “Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 e dei principi di equità e di proporzionalità previsti dall’8° considerando di quest’ultimo, all’applicazione di una disposizione di diritto interno che, nel dare attuazione alle disposizioni recate dal Reg. 2080/92, preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute allorché la superficie rimboschita o migliorata sia inferiore del 20% rispetto a quelli ammessi all'aiuto e liquidati”
3) "se in caso di risposta negativa al quesito sub a) le disposizioni contenute dal “Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, all'applicazione retroattiva di una disposizione di diritto interno che nel dare attuazione alle disposizioni recate dal Reg. 2080/92 preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute;
4) "se in caso di risposta negativa al quesito sub a) le disposizioni contenute dal “Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, ad un'interpretazione di una disposizione di diritto interno che, nel dare attuazione alle disposizioni recate dal Reg. 2080/92, preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione dell'intero ammontare delle somme a tale titolo ricevute e non piuttosto a restituire le sole somme relative all'annualità per cui è stata accertata l'irregolarità nella concessione degli aiuti".
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