Novità in Evidenza
a cura dell'Ufficio del Massimario
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Raccolta n. 4 del 2 maggio 2022
RACCOLTA MENSILE DELLE ORDINANZE INTERLOCUTORIE CIVILI E PENALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE – PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NEL MESE DI APRILE 2022
Relazioni e Documenti - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 02/05/2022 Maggiori dettagli
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Questione Pendente n. 29013/2020 del 29 settembre 2022
Sezioni unite - Giurisprudenza Penale
Inserito il: 29/04/2022 Maggiori dettagli
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Questione Pendente n. 10903/2021 del 27 ottobre 2022
Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ...
Sezioni unite - Giurisprudenza Penale
Inserito il: 29/04/2022 Maggiori dettagli
Descrizione: Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art.464-bis cod. proc. pen. nonché, e, in caso affermativo, per quali motivi, la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen ..
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15493_2022_no-index (360 Kb)
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Sentenza n. 13145 del 27 aprile 2022
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in tema di agevolazioni per l'acquisto del...
Sezioni Unite - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 28/04/2022 Maggiori dettagli
Descrizione: Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'Iva, dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna “abolitio criminis”.
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13145_04_2022_no-index (628 Kb)
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Sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in caso di capitali conferiti a società...
Sezioni Unite - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 28/04/2022 Maggiori dettagli
Descrizione: Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente, la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale e parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento da mandato, la quale concorre, ex art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo (il Mise) chiamato ad esercitare l’attività di vigilanza.
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13143_04_2022_no-index (1631 Kb)