Novità in Evidenza
a cura dell'Ufficio del Massimario
-
Ordinanza interlocutoria n. 28995 del 17 dicembre 2020
La Prima sezione civile ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della S.C. della questione di massima di p...
Prima sezione - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 18/12/2020 Maggiori dettagli
Descrizione: La Prima sezione civile ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della S.C. della questione di massima di particolare importanza, se l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento.
Vai al dettaglio
28995_12_2020_oscuramento (467 Kb)
-
Rassegna n. 09/2020 del 18 dicembre 2020
RASSEGNA MENSILE DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020
Relazioni e Documenti - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 18/12/2020 Maggiori dettagli
-
Sentenza n. 28972 del 17 dicembre 2020
Le Sezioni Unite, pronunciando ex art. 363 c.p.c. su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:...
Sezioni Unite - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 17/12/2020 Maggiori dettagli
Descrizione: Le Sezioni Unite, pronunciando ex art. 363 c.p.c. su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi.
Vai al dettaglio
28972_12_2020 (1652 Kb)
-
Sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020
Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto. su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
...
Sezioni Unite - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 16/12/2020 Maggiori dettagli
Descrizione: Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto. su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale ( a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale il ricorso andrà respinto; se invece il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.
Vai al dettaglio
28709_12_2020 (943 Kb)
-
Ordinanza n. 28646 del 15 dicembre 2020
La Prima sezione civile ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di condotte discriminatorie in ambiente di lavoro, ai sensi dell...
Prima sezione - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 16/12/2020 Maggiori dettagli
Descrizione: La Prima sezione civile ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di condotte discriminatorie in ambiente di lavoro, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2003, le associazioni esponenziali degli interessi lesi possono agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore di dichiarazioni lesive del principio di non discriminazione, ancorchè esse siano state rese al di fuori dell’ambito di una procedura di selezione di lavoratori”. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso proposto da un avvocato, condannato al risarcimento del danno in favore di una associazione per i diritti L.G.B.T.I., a causa delle sue dichiarazioni discriminatorie nei confronti degli avvocati aventi un determinato orientamento sessuale).
Vai al dettaglio
28646_12_2020 (1793 Kb)