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a cura dell'Ufficio del Massimario
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Sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che ai fini della responsabilità solidale d...
Sezioni Unite - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 28/04/2022 Maggiori dettagli
Descrizione: Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato, caso per caso, il nesso di causalità tra le condotte, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasione.
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Sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nel caso di società fiduciaria posta il...
Sezioni Unite - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 28/04/2022 Maggiori dettagli
Descrizione: Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nel caso di società fiduciaria posta il l.c.a., l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 207, comma 1, l.fall, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell’art. 208 della stessa legge, l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.
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Sentenza n. 16226 del 27 aprile 2022
La Quinta Sezione penale ha affermato che, nel procedimento instaurato dal privato dinanzi alla Corte EDU per il riconoscimento della violazione dell...
Quinta sezione - Giurisprudenza Penale
Inserito il: 28/04/2022 Maggiori dettagli
Descrizione: La Quinta Sezione penale ha affermato che, nel procedimento instaurato dal privato dinanzi alla Corte EDU per il riconoscimento della violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte della norma interna (nella specie, art. 4, comma sesto, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) per omessa trattazione del procedimento in pubblica udienza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 37 CEDU e 62A del Regolamento CEDU, seguita alla dichiarazione unilaterale dello Stato di intervenuta violazione e adottata all’esito di ponderata valutazione della stessa da parte della Corte, pur non costituendo una condanna, implica il riconoscimento della violazione della norma convenzionale ed è vincolante per lo Stato ex art. 46 CEDU.
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Relazione n. 21 del 21 aprile 2022
Il sistema di protezione internazionale per i cittadini ucraini anche alla luce dei nuovi interventi normativi
Relazioni e Documenti - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 21/04/2022 Maggiori dettagli
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Sentenza n. 12209 del 14 aprile 2022
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno ribadito che, in tema di previdenza complementare, gli artt....
Sezioni Unite - Giurisprudenza Civile
Inserito il: 15/04/2022 Maggiori dettagli
Descrizione: Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno ribadito che, in tema di previdenza complementare, gli artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, nel consentire la portabilità/riscatto della posizione individuale, si applicano a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, anche a quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione e a prestazioni definite, specificando, altresì, che nei fondi a prestazione definita la posizione individuale del lavoratore debba essere parametrata non solo ai contributi versati, ivi compresi quelli datoriali, ma anche ai rendimenti che essi abbiano prodotto.
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