Sentenza CGUE C 646 20 del 15-11-2022
Evento
Servizio novità
Data
15/11/2022
Data inizio
15/11/2022 - 00:00
Data fine
15/11/2022 - 00:00
Promotore
Ufficio del Massimario
Luogo
Corte di Cassazione
Materia: FAMIGLIA
Art. 2, punto 4, del reg. (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 - Interpretazione - Accordo di divorzio extragiudiziale dinanzi all'ufficiale di stato civile italiano - Natura di "decisione"- Configurabilità.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale di un giudice tedesco, ha affermato che l’art. 2, punto 4, del reg. (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il reg. (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato, ai fini dell’applicazione dell’art. 21, par. 1, del medesimo regolamento, nel senso che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.
Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande chambre, 15 novembre 2022, causa C-646/20 Senatsverwaltung für Inneres und Sport