Docente supplente breve - Docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche - Ferie non godute entro il termine dell’anno scolastico ed entro quello dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico - Giornate di riposo di cui alla l. n. 937 del 1977 - Mancata richiesta di fruizione - Diritto all’indennità sostitutiva - Condizioni.
Presidente: A. Di Paolantonio
Relatore: C. Marotta
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro, pronunciandosi su tre rinvii pregiudiziali sollevati, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dalla Corte d’appello di Torino con ordinanze del 5 e 6 novembre 2025 ed aventi ad oggetto le questioni se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste - se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva - sia estensibile, oltre al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni e se analogo principio valga anche per le giornate di riposo, di cui alla l. n. 937 del 1977 indipendentemente da esplicita domanda del docente, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico, nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative»;
«analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico»”.
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