Graduatorie provinciali per conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche - Art. 12, comma 4, dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 112 del 2022 - Mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto - Effetto abdicativo - Limiti - Fondamento.
Presidente: A. Di Paolantonio
Relatore: I. Fedele
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dalla Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza del 17 ottobre 2025 ed avente ad oggetto la questione relativa all’interpretazione delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 112/2022 relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e quelle di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ed in particolare se l’art. 12, comma 4, di detta ordinanza detta ordinanza vada interpretato nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di una o più sedi comporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che - nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata - egli verrà escluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimento della graduatoria e, in caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debba considerarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsi con i diritti degli aspiranti all’assegnazione - ha enunciato il seguente principio di diritto:
«Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria».
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