Provvedimento di proroga del trattenimento - Invalidità - Illegittima privazione della libertà personale - Azione risarcitoria - Previo esperimento dei rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento - Necessità - Esclusione.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: E. Vincenti
L’esito in sintesi
La Sezioni Unite civili, in tema di azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito per l’illegittima privazione della libertà personale e per la lesione del diritto di difesa, in conseguenza dell’illegittimità di provvedimenti di proroga della misura del trattenimento eseguita presso il Centro di identificazione ed espulsione hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:
«L’azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all’illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori (nella specie, il ricorso per cassazione), essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi i rimedi verso l’obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale».
«Allorché l’azione risarcitoria sia esperita senza aver previamente proposto l’impugnazione del provvedimento causativo della lesione, il sindacato del giudice adito sul provvedimento non impugnato può e deve svolgersi esclusivamente incidenter tantum, in coerenza con la funzione propria dell’azione proposta e, dunque, ai soli fini dell’accertamento dei presupposti dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose».
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