Ordinanza interlocutoria Numero: 9344, del 08/04/2024
Ordinanza interlocutoria | Materia: Processo tributario
Oggetto
SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Processo tributario - Revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Rimedio impugnatorio avverso il relativo provvedimento - Proposizione - Applicabilità dell’art. 99 o dell’art. 170 TUSG - Osservanza del termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione.
Presidente: F. Manna
Relatore: M. Falaschi
L’esito in sintesi
La Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione dell’indubbia rilevanza della seguente questione (qualificata di massima di particolare importanza):
«se, ai sensi dell’art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente».
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