Art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012 - Pubblici esercizi - Divieto di messa a disposizione di apparecchiature valevoli alla connessione telematica con piattaforme di gioco “on-line” - Violazione - Sanzione amministrativa ex art. 1, comma 923, l. n. 189 del 2012 - Questioni di legittimità costituzionale.
Presidente: F. Manna
Relatore: M. Falaschi
L’esito in sintesi
La Sezione Seconda civile ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 25, 41, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre, dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 189 del 2012) e dell’art. 1, comma 923, l. n. 208 del 2015, secondo cui «in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio.».
In particolare, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, che mira a contrastare e prevenire la diffusione della ludopatia, attengono all’assenza di determinatezza della condotta e di un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute, da un lato, ed i diritti alla libertà d’impresa ed alla privacy, dall’altro, posto che tale norma si riferisce alla presenza, presso gli esercizi pubblici, di qualsiasi apparecchiatura dotata di un sistema di collegamento a internet ed a disposizione dei clienti, senza descrivere alcuna condotta omissiva rilevante dell’esercente, sicché, come chiarito dal Collegio, «appare incostituzionale anche in termini di colpevolezza, punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella mera messa a disposizione del mezzo stesso.».
Infine, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 1, comma 923, l. n. 189 del 2012 concernono, invece, la previsione di una sanzione in misura fissa (pari ad euro 20.000,00) che non risulta, in alcun modo, «modulabile in relazione all’entità della violazione, da desumersi, ad esempio, dal numero delle apparecchiature messe a disposizione, dall’effettivo collegamento riscontratosi, ovvero dalla gradazione dell’elemento soggettivo dell’esercente in relazione al suo obbligo di vigilanza», così impedendo di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti.
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