Ordinanza interlocutoria Numero: 24344, del 10/09/2024
Ordinanza interlocutoria | Materia: Tributi
Oggetto
COMUNITÀ EUROPEA.
- Società controllante estera – Mancata opzione per la tassazione di gruppo Disciplina del cd. consolidato nazionale – Inapplicabilità – Compatibilità con gli artt. 49 e 54 T.F.U.E. - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Presidente: M. Cataldi
Relatore: V. Lenoci
L’esito in sintesi
La Sezione Tributaria ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del T.F.U.E. della questione della compatibilità con gli artt. 49 e 54 T.F.U.E. (libertà di stabilimento) degli artt. 117, commi 1 e 2, e 96, comma 5-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione ratione temporis vigente), nella parte in cui escludono la possibilità di applicare la disciplina del c.d. consolidato nazionale allorquando la società controllante non sia residente in Italia e non abbia potuto effettuare un’esplicita opzione per la tassazione di gruppo (non potendo, conseguentemente, beneficiare dei relativi effetti, con particolare riguardo all’integrale deducibilità degli interessi passivi).
In particolare, il rinvio pregiudiziale concerne le questioni:
a) se gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., come interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso SCA Holding (C-39/13; C-40/13; C-41/13), ostino a una normativa nazionale che impedisce a talune società di beneficiare di un più favorevole regime di deducibilità degli interessi passivi da consolidato nazionale, per il solo fatto che la comune controllante sia residente in altro Stato membro, non potendo dunque accedere al predetto consolidato nazionale, laddove le stesse società avrebbero beneficiato del predetto regime più favorevole di deducibilità se la loro controllante fosse stata residente in Italia ovvero se le partecipazioni delle dette società fossero state attribuite alla stabile organizzazione della controllante non residente;
b) se gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., come interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso SCA Holding sopra richiamato, ostino a una normativa nazionale che ammette unicamente un’integrazione fiscale verticale tra una controllante residente e le sue controllate residenti e un’integrazione fiscale orizzontale tra società controllate da una società non residente, escludendo, invece, un’integrazione fiscale tra società controllate e società controllante non residente;
c) se gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., come interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso SCA Holding e alla luce dei principi di effettività ed equivalenza di cui alla sentenza della stessa Corte del 14 maggio 2020, C-749/18, ostino a una normativa nazionale che preveda che il mancato esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale, in un momento in cui questa non era consentita, possa precludere successivamente l’accesso agli effetti (ripristinatori, mediante il rimborso) della corretta applicazione del diritto comunitario, e quindi la disapplicazione della normativa nazionale con esso in contrasto.
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