Assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il sistema cd. contributivo - Integrazione al minimo - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.
Presidente: U. Berrino
Relatore: G. Solaini
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo («… si ritiene irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo dell’assegno ordinario di invalidità, consentendosi il predetto trattamento minimo solo rispetto alla prima modalità di calcolo dell’assegno. …Qualunque sia il sistema – contributivo o retributivo – adottato per fondare l’an e il quantum del trattamento pensionistico, resta immutata l’unitaria esigenza espressa dall’art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita. Ove tale bisogno previdenziale sussista poiché – qualunque sia il sistema di calcolo adottato – il trattamento pensionistico raggiunto – o col metodo contributivo o con quello retributivo – sia inferiore a un minimo predeterminato dal legislatore come soglia al di sotto della quale non sono assicurate dalla prestazione previdenziale adeguate esigenze di vita, la necessità dell’integrazione al minimo è ineliminabile … Né tale scelta, in danno del pensionato attratto al sistema contributivo, pare potersi giustificare con la discrezionalità rimessa al legislatore, il quale è chiamato a bilanciare l’esigenza previdenziale con l’esigenza di equilibrio della finanza pubblica. … »).
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