Trattamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità - Requisito in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell’UE - Contribuzione per dieci anni in Italia - Requisito per i lavoratori nazionali - Contribuzione per cinque anni - Disparità di trattamento - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Presidente: U. Berrino
Relatore: G. Solaini
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione:
«Se osta alla normativa comunitaria, in particolare al disposto dell’art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell’Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex art. 8 comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ex art. 1 e 4 della legge n. 222/84».
In proposito si osserva che «… La stessa Corte di Giustizia ricorda (CGUE sez. VIII, 5.12.2019 n. 398/18, cit., §40) come il principio della parità di trattamento, enunciato dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (v., per analogia, CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Infine, secondo la medesima pronuncia (§41), devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti (CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). … ».
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