ASSISTENZA PUBBLICA - Congedo straordinario retribuito per assistenza a familiari con disabilità - Art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Beneficiari - Conviventi di fatto - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.
Presidente: U. Berrino
Relatore: R. Mancino
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave (rectius, ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2024, del familiare con necessità di sostegno intensivo).
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