Ordinanza interlocutoria Numero: 32384, del 13/12/2024
Ordinanza interlocutoria | Materia: Tributi
Oggetto
Istanza di rimborso - Imposta sostitutiva 2011 - Silenzio rifiuto - Fondi comuni di investimento immobiliare - Quote detenute da familiari - Necessità che siano anche conviventi - Contrasto.
Presidente: L. Napolitano
Relatore: P. Di Marzio
L’esito in sintesi
La Sezione Tributaria, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate avverso l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva corrisposta ai sensi dell’art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010, in conseguenza della detenzione di partecipazioni qualificate in fondi comuni di investimento immobiliare da parte di familiari legati da stretto vincolo di parentela ma non conviventi, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:
- se l’imposta sostitutiva conseguente alla detenzione di una partecipazione qualificata in fondi comuni di investimento immobiliare trovi applicazione nel caso di familiari legati da stretto vincolo di parentela ma non conviventi e se sia ammissibile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32, comma 3-bis del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, che tenga conto anche delle partecipazioni detenute per interposta persona, sebbene il richiamo alla imponibilità di tali partecipazioni sia contenuto solo nella previsione relativa alle società, ma non nella previsione attinente ai familiari, valutando altresì le conseguenze in ordine alla ripartizione dell’onere della prova;
- se l’innovazione introdotta dall’art. 32, comma 3-bis del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, configuri una reformatio in peius del regime fiscale, da esaminare tenendo conto che essa incide su scelte negoziali inscindibilmente connesse al contesto agevolativo in cui sono maturate e che il collegamento a basse soglie di applicazione rende problematico applicare la presunzione di elusività ivi prevista; nonché se l’innovazione in questione sia compatibile con la disciplina eurounitaria.
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