Ordinanza interlocutoria Numero: 23, del 02/01/2025
Ordinanza interlocutoria | Materia: Successioni e donazioni
Oggetto
TUTELA DEI DIRITTI - Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. - Presupposti - Totale inerzia del debitore - Necessità o meno - Possibilità per il creditore del legittimario totalmente pretermesso di esercitare in via surrogatoria l’azione di riduzione.
Presidente: F. Manna
Relatore: V. Picaro
L’esito in sintesi
La Sezione Seconda civile, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di particolare importanza - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile - concernente i presupposti necessari ai fini dell’esperibilità ad opera del creditore dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
È stata sollevata altresì la questione, connessa, della valutazione dell’interesse ad agire di chi agisce in via surrogatoria, se in relazione al mero sopravvenuto esercizio o anche alla cura diligente dell’azione da parte del titolare fino all’accoglimento di tale azione, per evitare esercizi strumentali dell’azione da parte del titolare inizialmente rimasto inerte.
L’ordinanza interlocutoria ha quindi evidenziato l’esistenza di un primo orientamento, più tradizionale, che considera come presupposto dell'azione surrogatoria oltre all'esistenza del credito di chi agisce rispetto al titolare dell'azione ed all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi ha ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica (Cass. 2.2.2016 n. 1996; Cass. 12.4.2012 n. 5805; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665).
Vi è poi un secondo orientamento, che valorizza maggiormente il fatto che l'art. 2900 c.c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del 1865 all'art. 1234, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi. Poiché con il termine “trascura” il legislatore, come desumibile dalla relazione al codice civile (n. 1181), ha inteso precisare che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non è necessaria un'inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto (Cass. n.1867/2000). Muovendo da quanto innanzi, si è evidenziato quindi che alcune pronunce di legittimità hanno ritenuto utilizzabile l'azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza (tra queste Cass. 11.5.2009 n. 10744; Cass. 22.11.2022 n. 34297; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665).
L’ordinanza interlocutoria ha, quindi, posto un’ulteriore questione circa l'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla dovendosi valutare se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all'art. 524 c. c., o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi più radicale espressa da Cass. 29.7.2008 n. 20562. La predetta decisione ha, in particolare, riconosciuto all'azione regolata dall'art. 524 c.c. natura recuperatoria - mirando essa a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del chiamato all'eredità ed a consentirgli di soddisfarsi sui beni ereditari che per il chiamato all'eredità si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia all'eredità - senza però fare assumere al chiamato la qualità di erede ed ha ritenuto inapplicabile analogicamente tale disposizione al legittimario totalmente pretermesso, che non rientra tra i chiamati all'eredità, che diventano eredi con l'accettazione e ad essa possono rinunciare con un effetto di immediato impoverimento del loro patrimonio.
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