Art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto - Efficacia di giudicato per i fatti materiali - Sanzioni tributarie - Applicabilità - Accertamento dell'imposta - Rilevanza - Limiti.
Presidente: E. Bruschetta
Relatore: G. Fuochi Tinarelli
L’esito in sintesi
La Sezione Tributaria, pronunciandosi su questione avente rilevanza nomofilattica, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«L’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali - si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio».
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy