Dirigenti medici con rapporto a impegno orario ridotto - Indennità di esclusività - Natura retributiva - Conseguenze - Riproporzionamento ex art. 7, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 secondo il principio del “pro-rata temporis” - Applicazione - Art. 112, comma 10, c.c.n.l. dirigenza medica del 19 dicembre 2019 - Invalidità per violazione del principio di non discriminazione - Esclusione.
Presidente: L. Tria
Relatore: I. Fedele
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Modena con la prescrizione di attenersi all’interpretazione indicata, secondo cui, per i dirigenti medici con rapporto di lavoro a impegno ridotto, l’indennità di esclusività, in quanto trattamento economico di natura retributiva, va riproporzionata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 secondo il principio del “pro-rata temporis”, di cui all’art. 112, comma 10, del c.c.n.l. 19 dicembre 2019 dirigenza medica, norma collettiva che non contrasta con il principio di non discriminazione.
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