Ordinanza interlocutoria Numero: 5830, del 05/03/2025
Ordinanza interlocutoria | Materia: Tributi
Oggetto
Definizione agevolata (c.d. Rottamazione-quater) - Presupposti - Piano di dilazione rateale del debito - Obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti - Adempimento parziale del debito - Esito del contenzioso - Contrasto.
Presidente: G. Stalla
Relatore: G. Lo Sardo
L’esito in sintesi
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme:
«Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».
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