Consulenza tecnica preventiva ex art. 8 l. n. 24 del 2017 - Rapporto con il susseguente procedimento a cognizione piena - Giudizio bifasico unitario - Esclusione - Conseguenze - Competenza del giudice - Tempo della relativa verifica - Avvenuta introduzione della domanda di merito - Momento determinativo della competenza - Proposizione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c..
Presidente: R.G.A. Frasca
Relatore: P. Spaziani
L’esito in sintesi
La Terza Sezione civile ha affermato, nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., il seguente principio di diritto:
«il giudizio regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale».
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