Ordinanza interlocutoria Numero: 12572, del 12/05/2025
Ordinanza interlocutoria | Materia: Lavoro subordinato
Oggetto
COMUNITA’ EUROPEA.
Clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 - Interpretazione - Norme nazionali di attuazione - Disposizione che ne stabilisce l’inapplicabilità ai rapporti a termine in agricoltura - Compatibilità con il diritto dell’Unione - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Presidente: A. Manna
Relatore: F. Amendola
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:
a) se la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro a tempo determinato, emanate in attuazione della menzionata direttiva, non sono applicabili ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato;
b) se la clausola 5 sopra citata debba essere interpretata nel senso che, nell’ambito delle norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, che tengano conto delle esigenze del settore agricolo, possa rientrare una misura stabilita dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti sociali che prevede il diritto alla trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato per gli operai agricoli che abbiano effettuato, presso la stessa azienda, centottanta giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell’arco di dodici mesi dalla data di assunzione, diritto da esercitarsi entro il termine di decadenza di sei mesi.
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