Impugnazione di delibera sociale - Ricorso per cassazione - Successiva perdita della qualità di socio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Società per azioni - Recesso - Natura - Efficacia - Revoca della delibera che lo legittima - Condizione risolutiva - Riacquisto ex tunc dello status di socio - Legittimazione ad impugnare la delibera di revoca - Ammissibilità.
Presidente: M. Di Marzio
Relatore: M. Falabella
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile ha affermato i seguenti principi di diritto: «Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, c.c.».
«In tema di società per azioni, in base all’art. 2437-bis, comma 3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso».
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