Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica - Versamento da parte del consumatore, a titolo di rivalsa, nei confronti del fornitore - Azione di ripetizione dell’indebito - Ammissibilità - Fondamento - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988.
Presidente: F. De Stefano
Relatore: C. Valle
L’esito in sintesi
La Terza Sezione civile, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 43 del 2025, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito».
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