Termine per la notificazione degli atti impositivi - Differimento ex art. 157, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 - Ulteriore proroga di ottantacinque giorni ex art. 67 d.l. n. 18 del 2020 - Esclusione - Ragioni.
Presidente: R. Crucitti
Relatore: A. Crivelli
L’esito in sintesi
La Sezione Tributaria, con riferimento a un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2015, notificato l’11 marzo 2022, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra».
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