Ordinanze interlocutorie nn. 20122 e 20129, del 18/07/2025
Ordinanza interlocutoria | Materia: Cittadinanza
Oggetto
Attribuzione della cittadinanza italiana - Figli di genitore che ha perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione della madre negli USA - Bipolidia - Rapporti fra art. 12 comma 2 della l. n. 555 del 2012 e art. 7 stessa legge - Questione di massima.
Presidente: M. Acierno
Relatore: A. Pazzi
L’esito in sintesi
La Sezione Prima civile, in relazione a due controversie relative al riconoscimento della cittadinanza italiana di più ricorrenti, figli di genitore che aveva perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione della madre negli Stati Uniti, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, su conforme richiesta della Procura Generale, delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, così sintetizzate:
i) se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola – ai sensi dell’art. 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti);
ii) se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012 l’art. 12, comma 2, – facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall’art. 7, cosicché la naturalizzazione all’estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore.
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