Trattamento di fine rapporto - Quota da versare al Fondo di Tesoreria INPS ex art. 1, commi 755 e ss., della l. n. 296 del 2006 - Natura retributiva o contributiva - Conseguenze.
Presidente: F. Garri
Relatore: G. Marchese
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già oggetto di contrasto tra le sezioni semplici, inerente la natura - retributiva o contributiva - della quota del trattamento di fine rapporto che i datori di lavoro, che occupano più di cinquanta dipendenti, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 755 ss., della l. n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare.
La questione anzidetta è stata ritenuta altresì di particolare importanza, in ragione degli effetti che la sua definizione, nell’uno o nell’altro senso, può produrre in numerosi ambiti applicativi, ed in particolare: ai fini della risoluzione della questione, oggetto di ricorso, avente ad oggetto la possibilità di un contemporaneo intervento sia del Fondo di Tesoreria che del Fondo di Garanzia di cui alla l. n. 287 del 1982, in caso mancata soddisfazione del credito per inadempimento datoriale; in ordine all’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. e del conseguente regime prescrizionale proprio dell’obbligazione contributiva.
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