Compensi - Patto di quota lite stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 c.c. operata dal d.l. 223/2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 l. n. 247 del 2012 - Validità - Limiti.
Presidente: F. Manna
Relatore: L. Cavallino
L’esito in sintesi
La Seconda Sezione civile, pronunciandosi in una controversia relativa all’accordo con cui ad un avvocato era stato riconosciuto il diritto a percepire un compenso pari al 10% della somma che sarebbe stata eventualmente liquidata dal giudice in favore dei suoi clienti, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 c.c. da parte del d.l. 223/2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 della l. n. 247 del 2012, è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell’equità, alla stregua della regola integrativa di cui all’art. 45 del codice deontologico forense (nel testo deliberato il 18 gennaio 2007), il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all’epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.
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