Avvocato - Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Sussistenza - Fondamento.
Presidente: F. Manna
Relatore: R. Giannaccari
L’esito in sintesi
La Seconda Sezione civile, pronunciandosi nell’ambito di una controversia instaurata da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali afferenti all’attività giudiziale svolta in un processo amministrativo, ha statuito che nelle ipotesi di difesa personale, di cui all’art. 86 c.p.c., l’esperimento della negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l’esenzione di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014 - correlata ai casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente - riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall’art. 82, comma 1, c.p.c. e dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011.
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