Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. - Rapporti con le procedure esecutive individuali - Art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011 - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale.
Presidente: F. De Stefano
Relatore: G. Fanticini
L’esito in sintesi
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU), dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. (come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2019), nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011, anziché la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie.
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