Fondi comuni di investimento immobiliare - Imposta sostitutiva ex art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, d.l. n. 78 del 2010 - Presunzione relativa - Prova contraria - Oggetto.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: G. Fuochi Tinarelli
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto, rimessa dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 32384 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l’art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, d.l. n. 78 del 2010, ha una finalità antielusiva ed integra una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe su colui che ne contesta l’applicazione. A tal fine, la parte ha l’onere di provare l’effettività e l’autonomia della propria quota di partecipazione al fondo rispetto a quelle degli altri familiari, dimostrando l’originarietà delle fonti di investimento, il godimento dei guadagni e dei benefici derivanti dal fondo, nonché l’autonomia delle scelte sull’an e sul quomodo dell’investimento».
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