Sentenza | Materia: Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Oggetto
Riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Abrogazione del regime “non riscosso per riscosso” - Proroghe normative dei termini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità ai fini del discarico da responsabilità - Violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU - Insussistenza - Fondamento.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: F. Federici
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Prima sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 24043 del 2024, hanno affermato che l’efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdotte dalle leggi n. 228 del 2012 e n. 190 del 2014 al sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense – segnatamente, alle regole di discarico per inesigibilità - non si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 6, par. 1, CEDU (quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost.), tanto più in una fattispecie - quale quella giunta all’esame delle Sezioni unite - in cui la Cassa creditrice, senza seguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva invocato con un ordinario ricorso monitorio il credito asseritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del concessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, da parte di quest’ultimo, del relativo mandato.
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