Art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - Rinvio all’art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dall’art. 2, comma 106, della l. n. 244 del 2007) - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Figlio superstite non a carico della vittima di criminalità organizzata - Spettanza.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: A. Pagetta
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 8628 del 2024, hanno affermato che, per effetto del rinvio operato dall’art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 ai benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dal comma 106 del suddetto art. 2 della l. n. 244 del 2007), l’assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407 del 1998 spetta anche ai figli superstiti non a carico della vittima di criminalità organizzata.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy