Prestazioni sanitarie in regime di convenzione col S.S.N. - Azione della struttura creditrice - Legittimazione passiva - Spettanza in capo alle A.S.L. - Eccezioni - Legittimazione di diverso soggetto ex art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 423 del 1993) - Presupposti.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: G. Iofrida
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., su questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito in legge n 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell’autorità regionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione».
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