Art. 2, comma 105, l. n. 244 del 2007 - Rinvio all’art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206 del 2004 (come modificato dall’art. 2, comma 106, l. n. 244 del 2007) - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Figlio superstite non a carico di vittima del dovere di cui all’art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266 del 2005 - Spettanza - Speciale assegno di euro 1.033,00 mensili - Spettanza - Esclusione.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: A. Pagetta
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 8628 del 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della “vittima” al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all’art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della “vittima” secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni»
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