Ordinanza interlocutoria Numero: 261, del 05/01/2026
Ordinanza interlocutoria | Materia: Comunità Europea
Oggetto
Consumatore - Azione contrattuale - Competenza giurisdizionale ex art. 18, par. 1, Reg. UE n. 1215 del 2012 - Foro alternativo del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio - Utilizzabilità - Questione pregiudiziale.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: E. Vincenti
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili - nell’ambito di un giudizio promosso, dinanzi al giudice italiano, dagli acquirenti (residenti in Irlanda) di un pacchetto turistico, al fine di ottenere, dalla società venditrice ed organizzatrice dello stesso (avente sede in Inghilterra), il risarcimento dei danni subiti nel corso di una crociera, iniziata e terminata nel medesimo porto italiano - hanno sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, sulla questione:
«se il consumatore - al quale l’art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l’altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore - possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012)».
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