Art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23 del 2011 - Omesso versamento dell’imposta di soggiorno - Controversie relative - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Coesistenza con la giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: C. Ponterio
L’esito in sintesi
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione, hanno affermato che, a seguito della novella di cui all’art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 - il quale, introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs., n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento di detta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendosi escludere una concorrente giurisdizione contabile.
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