Ordinanza interlocutoria Numero: 2010, del 30/01/2026
Ordinanza interlocutoria | Materia: Processo civile
Oggetto
IMPUGNAZIONI CIVILI.
Processo d’appello - Art. 352, comma 2, c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) - Omessa fissazione dell’udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Questione di contrasto.
Presidente: A. Scrima
Relatore: C. Graziosi
L’esito in sintesi
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alla questione se, nell’ambito del giudizio d’appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, a fronte di rituale istanza della parte, determini di per sé la nullità della sentenza, ovvero solo a fronte della deduzione degli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.
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