Ordinanze interlocutorie Nr. 2072, Nr. 2074, del 31/01/2026
Ordinanza interlocutoria | Materia: Giudizio di cassazione
Oggetto
LAVORO PUBBLICO
Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito su questione pregiudiziale - Qualificazione alla stregua di ricorso condizionato - Questione pregiudiziale decisa dal giudice del merito - Conseguenze - Esame subordinato alla fondatezza del ricorso principale - Eccezioni - Ricorso principale complesso e articolato.
Magistrato onorario - Domanda volta all’equiparazione dello status giuridico-economico a quello del magistrato ordinario - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Tutela contro le discriminazioni - Giurisdizione del g.o. - Configurabilità.
Presidente: A. Di Paolantonio
Relatore: I. Tricomi
L’esito in sintesi
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alle questioni:
se il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, sì da dover essere esaminato con priorità solo se tali questioni non siano state oggetto di decisione da parte del giudice di merito - mentre, in caso contrario, dovrebbe essere esaminato dalla Corte di cassazione solo nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale -, meriti di essere riconsiderato in relazione alle ipotesi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, la valutazione di quello incidentale possa condurre alla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, in quanto resa da giudice privo del potere di ius dicere;
se, al cospetto di una controversia volta al riconoscimento, in favore dei magistrati onorari, di uno status giuridico equiparato a quello dei magistrati ordinari (sotto il profilo delle condizioni economiche e delle tutele previdenziali e assistenziali), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (discendente dal disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e 133 c.p.a.) possa concorrere con quella del giudice ordinario, in relazione ad ipotesi tassative quale quella della tutela contro le discriminazioni (involgente un diritto soggettivo assoluto), nella quale viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CEE, nel più ampio contesto normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 nonché art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998).
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